Art. 6.
(Ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico integrato. Decadenza delle forme di gestione. Fase transitoria).

      1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono possibili acquisizioni di quote azionarie di società di gestione del servizio idrico integrato.
      2. Tutte le forme di gestione del servizio idrico affidate in concessione a terzi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, se non decadute per contratto, decadono alla medesima data.
      3. Tutte le forme di gestione del servizio idrico affidate a società a capitale misto pubblico-privato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, se non decadute per contratto, sono tenute ad avviare il processo di trasformazione in società a capitale interamente pubblico, previo recesso del settore acqua e scorporo del ramo d'azienda relativo, in caso di gestione di una pluralità di servizi. Tale processo deve essere completato entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. Le società risultanti dal processo di trasformazione di cui al comma 3 possono operare alle seguenti condizioni vincolanti:

          a) divieto di cessione di quote di capitale a qualsiasi titolo;

          b) esercizio della propria attività in via esclusiva nel servizio affidato;

          c) obbligo di sottostare a controllo da parte degli enti affidanti analogo a quello dagli stessi esercitato sui servizi a gestione diretta;

          d) obbligo di trasformazione in enti di diritto pubblico entro tre anni dalla data di costituzione.

      5. Tutte le forme di gestione del servizio idrico affidate a società a capitale interamente pubblico in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, se non decadute per contratto, sono tenute a completare il processo di trasformazione

 

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in enti di diritto pubblico entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      6. Per le forme di gestione del servizio idrico di cui al comma 5, che rispettano le condizioni vincolanti di cui al comma 4, lettere a), b) e c), il termine di cui al medesimo comma 5 è prorogabile fino a un massimo di sette anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      7. In caso di mancata osservanza di quanto stabilito dal presente articolo, il Governo esercita i poteri sostitutivi stabiliti dalla legge.
      8. Con decreto dei Ministri competenti da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definiti i criteri e le modalità ai quali le regioni e gli enti locali devono attenersi per garantire la continuità del servizio idrico e la qualità dello stesso durante la fase transitoria di cui al presente articolo, assicurando la trasparenza e la partecipazione dei lavoratori e dei cittadini ai relativi controlli.